1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi provinciali il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:
a) possibilità di trasformare l'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti in tributo proprio delle province, attribuendo alle stesse la facoltà di variare le aliquote vigenti nella misura del 20 per cento;
b) revisione dell'elenco dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, anche mediante la devoluzione di uno o più dei tributi
c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF.